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Legge 16/01/2003 n. 3Art. 48 - Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia 1. Per l’attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l’anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. 2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 è individuata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell’insegnamento riguardanti la talassemia. 3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 4.000.000 di euro per l’anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l’anno 2002, a 3.787.248 euro per l’anno 2003 e a 7.472.168 euro per l’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro per l’anno 2002, a 6.212.752 euro per l’anno 2003 e a 2.527.832 euro per l’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 49 - Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina 1. Il termine per l’esercizio della delega previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 31 luglio 2003. Art. 50 - Modifica all’articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. All’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: «acque minerali e termali,» sono soppresse. Art. 51 - Tutela della salute dei non fumatori 1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. 2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonchè i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio. 4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori. 5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. 7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584. 10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni. Art. 52 - Modalità dell’accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute 1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al Ministero della salute, dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: «Art. 4-bis. - (Modalità dell’accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute) – 1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi: a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l’interessato ad esame diretto; b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli organi competenti; c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi; d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. 2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell’Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri. 3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, è corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della prestazione. 4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall’anno 2002. 5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». Art. 53 -Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata 1. Alla provincia autonoma di Trento è assegnato un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per l’anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata. 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro per l’anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Capo DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ Art. 54 - Differimento del termine per l’emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 1. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni». |
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